Cos’è un novel food?
I nuovi alimenti o nuovi ingredienti alimentari, più comunemente noti come novel food, sono tutti quei prodotti e sostanze di cui non è stato dimostrato il consumo “significativo” nell’UE prima del 15 maggio 1997. Possono includere prodotti derivati da nuovi processi e tecnologie di produzione e cibi tradizionalmente consumati al di fuori dell’UE (ad esempio il consumo degli insetti nei Paesi asiatici). La data indicata (15 maggio 1997) non è affatto casuale, infatti, coincide con l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.
Qual è l’obiettivo da raggiungere?
L’obiettivo principale della legislazione europea in questo settore è garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e sani all’interno del mercato unico e salvaguardare la salute, il benessere, gli interessi sociali ed economici dei cittadini e garantire il funzionamento efficiente e corretto dei mercati. Essa rimane il quadro di riferimento in questo settore, anche se un importante riforma si è introdotta con il Regolamento UE 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2015/11/25. Considerato il numero di misure di attuazione che si devono adottare sia dalle istituzioni europee che dall’EFSA, sembra opportuno rispettare i seguenti punti in primo luogo, rivedere il regolamento già in vigore e poi analizzare le innovazioni introdotte dal nuovo regolamento.
Qual è l’ambito di applicazione?
Come già detto, il Regolamento CE 258/1997 si applica agli alimenti e agli ingredienti alimentari “non tuttora usati in modo significativo per l’impiego umano nella Comunità” che rientrano in una delle seguenti categorie:
prodotti e ingredienti alimentari la cui struttura molecolare primaria è nuova o intenzionalmente modificata;
cibi e ingredienti alimentari costituiti o isolati da microrganismi, funghi o alghe;
alimenti e ingredienti alimentari costituiti o isolati da piante, oppure ingredienti alimentari isolati da piante e o da animali, tranne i cibi e ingredienti alimentari ottenuti con metodi tradizionali di propagazione o coltivazione, che devono avere una storia di utilizzo alimentare sicuro;
cibi e ingredienti alimentari che hanno subito un processo produttivo non di uso comune, che non causa un cambiamento significativo della qualità nutrizionale, del loro metabolismo o della quantità di composti indesiderati dei cibi o degli alimenti.
Quali sono i requisiti che deve avere?
Per essere autorizzato secondo questa procedura, che adesso analizzeremo, i novel food devono soddisfare i requisiti dell’articolo 3 del Regolamento CE n. 258/97 e in particolare:
non devono rappresentare un rischio per la sicurezza della salute umana;
non devono ingannare i consumatori;
differenziarsi dagli altri alimenti o ingredienti alimentari alla cui variazione essi sono destinati, al punto che il loro uso normale possa condurre svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.
Qual è la procedura di autorizzazione?
La domanda: per immettere sul mercato un novel food, l’autorizzazione deve essere concessa dalle autorità competenti dello Stato membro sulla base di una domanda dell’operatore. La domanda deve contenere le informazioni necessarie, compresi gli studi effettuati per dimostrare che il nuovo prodotto soddisfa i requisiti del Regolamento 258/97 e non presenta rischi particolari per la salute umana, e inoltre deve includere una proposta sulla differenza tra un prodotto veramente innovativo e un prodotto che ha già una storia di consumo sicuro nel Paese terzo di origine.
Valutazione iniziale
Una volta ricevuta la domanda, l’autorità competente effettua una “valutazione iniziale” del prodotto entro tre mesi e la trasmette alla Commissione. La Commissione trasmette il fascicolo agli altri Stati membri per ricevere osservazioni e obiezioni motivate che devono pervenire entro 60 giorni. Ai sensi del Regolamento CE n. 1852/2001, le seguenti informazioni sono specificamente protette.
Decisione
Se non sono state presentate obiezioni motivate, l’inserimento può avvenire dopo l’autorizzazione dello Stato membro che ha ricevuto la domanda. Se è necessario un ulteriore esame, la procedura si conclude con una decisione di autorizzazione divulgata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in cui saranno riportate, se previsto, le condizioni d’uso del prodotto o dell’ingrediente alimentare, denominazione del prodotto o dell’ingrediente alimentare, relative specifiche e requisiti specifici di etichettatura.
Notifica a scopo di monitoraggio
Sono sorte nuove situazioni di consumo, poiché alcuni alimenti sono stati commercializzati come novel food, in questo caso è necessario valutare i maggiori livelli di esposizione dei consumatori a determinate sostanze presenti in questi prodotti. Per questo motivo il Ministero della Salute elenca i tipi di novel food immessi sul mercato e pubblica regolarmente queste informazioni sul proprio sito web e vengono aggiornate regolarmente. Per poter svolgere il processo di monitoraggio è richiesta una procedura di notifica da parte delle aziende proprietarie dei prodotti approvati come nuovi alimenti.
Etichettatura
Oltre ai requisiti generali di etichettatura, indicazione e presentazione delle informazioni facoltative, l’articolo 8 del Regolamento CE n. 258/1997 stabilisce norme specifiche che i novel food devono rispettare:
devono riportare in etichetta le caratteristiche o le proprietà nutrizionali che rendono il nuovo alimento o ingrediente alimentare non più equivalente a un alimento o ingrediente alimentare esistente. In questo caso, l’etichettatura deve indicare le caratteristiche o proprietà modificate, insieme all’informazione del procedimento con il quale esse si sono ottenute;
si deve indicare la presenza nel nuovo alimento o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti in un alimento equivalente esistente e si devono sottolineare i potenziali effetti sulla salute di specifici gruppi di popolazione;
si deve riportare la presenza nel nuovo alimento o ingrediente alimentare, di composti che non sono presenti nei prodotti alimentari equivalenti esistenti, si devono adottare misure appropriate per informare adeguatamente i consumatori sulla natura del prodotto.
Gli insetti edibili rientrano nella categoria dei novel food?
Mentre la sezione precedente descrive il quadro generale delle norme e dei regolamenti per i nuovi prodotti alimentari, la sezione successiva definisce l’introduzione degli insetti come alimenti sul mercato europeo. Nell’UE c’è stata a lungo confusione sull’uso degli insetti come alimenti. In breve, il Regolamento CE n. 258/1997 stabilisce la procedura per l’introduzione sul mercato dei cosiddetti nuovi prodotti alimentari (prodotti non introdotti sul mercato europeo prima del 1997).
Con l’introduzione di questi cibi cosa accade in Europa?
Comunque, come già accennato, dall’introduzione di questo regolamento si è discusso a lungo se gli insetti dovessero essere considerati o meno un “Novel Food“, anche perché il consumo di insetti come cibo è diffuso in tutto il mondo. Da ciò è emerso un sistema europeo a due velocità, con alcuni stati che sostengono con entusiasmo la comparsa degli hamburger di insetti nei supermercati e altri che hanno una visione completamente restrittiva di questi nuovi alimenti e li vietano del tutto. Il conflitto nasce tra i Paesi mediterranei, legati alla storia e alla tradizione culinaria e cauti nello sviluppo di nuovi alimenti, e i Paesi scandinavi, meno legati alla tradizione e più innovativi.
Cosa stabilisce il Regolamento 2283/2015?
Il nuovo Regolamento 2283/2015, chiarisce che gli insetti sono considerati “Nuovi Alimenti”, ma non ha diminuito il conflitto tra Paesi del Sud e del Nord.
Da un lato, il regolamento stabilisce che le aziende che desiderano immettere sul mercato prodotti alimentari derivati dagli insetti devono prima ottenere l’autorizzazione della Commissione europea, dopo una valutazione di sicurezza dell’EFSA, dall’altro, prevede disposizioni transitorie in base alle quali le aziende già presenti sul mercato possono continuare a produrre e vendere prodotti derivati dagli insetti, fino al rilascio dell’autorizzazione.
Ciò crea una situazione piuttosto paradossale, in cui un’azienda olandese che produce prodotti alimentari derivati da insetti già da diversi anni può continuare a farlo, anche senza l’autorizzazione della Commissione europea, perché dispone dell’autorizzazione della propria autorità nazionale, ad esempio, un’azienda italiana che sta cercando di entrare nel mercato non potrà iniziare la produzione finché non avrà l’autorizzazione della Commissione europea.
Pertanto, l‘industria europea degli alimenti e dei mangimi per insetti rimarrà a lungo un’industria a due velocità, questo può anche manifestarsi a livello dei consumatori, preannunciando un confronto tra il Sud Europa, che si oppone fortemente agli insetti come alimento e difende i cibi tradizionali, e il Nord Europa, che difende gli insetti come “Nuovo Alimento”.
Le prime domande presentate riguardano cinque specie: l’alfitobio (Alphitobius diaperinus), due specie di grilli (Gryllodes sigillatus e Acheta domestica), la tarma della farina (Tenebrio molitor) e le locuste. Gli insetti finiranno comunque sugli scaffali dei supermercati, in una forma più o meno riconoscibile, ma il loro successo o insuccesso dipenderà in larga misura dalle strategie di marketing e dalle preferenze dei consumatori.
Etichetta, modalità di vendita, impatto ambientale e aspetti nutrizionali dei prodotti a base d’insetto
Il MASAF ha emanato un decreto che regolamenta il contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti contenenti farina di insetti derivata da:
acheta domesticus (grillo domestico);
larve di Tenebrio molitor (larve della farina);
locusta migratoria (locusta migratoria);
larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore).
In quale modo vengono utilizzate queste disposizioni?
Queste disposizioni si utilizzano per qualsiasi categoria di alimento o preparato destinati all’uso umano:
Il prodotto si può utilizzare, tra l’altro, per le seguenti applicazioni:
Pane multicereali e panini;
Crackers e grissini;
Barrette di cereali;
Pre-impasti per prodotti da forno (secchi);
Biscotti;
Prodotti di pasta (secchi);
Prodotti di pasta ripiena (secchi);
Salse;
Prodotti trasformati a base di patate;
Piatti a base di verdure e fagioli;
prodotti per pizza e pasta;
Siero di latte in polvere;
Prodotti sostitutivi della carne;
Zuppe, minestre concentrate o in polvere;
Snack a base di farina di mais;
Bevande a base di birra;
Prodotti a base di cioccolato;
Frutta a guscio e semi oleosi;
Snack diversi dalle patatine;
Prodotti a base di carne trasformati;
Quali sono le informazioni da riportare sull’imballaggio?
Le disposizioni nazionali, sostanzialmente simili a quelle dell’UE, prevedono che sull’imballaggio sia indicato quanto segue:
Tipo di insetto presente;
Quantità utilizzata (non più del 10%);
Paese di origine;
Informazioni sul rischio di reazioni allergiche.
Cos’è previsto per l’etichettatura di questi alimenti?
L’etichetta dell’alimento deve contenere il nome del novel food, con la dicitura corretta riportata nei quattro decreti. L’etichetta deve specificare che tali alimenti o ingredienti possono causare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note a crostacei e prodotti a base di crostacei, molluschi e prodotti a base di molluschi e acari della polvere. Tale informazione deve comparire vicino all’elenco degli ingredienti e in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Questo segno deve essere chiaramente visibile al destinatario e non deve essere oscurato, coperto, limitato o separato da altri segni scritti o grafici o da altri elementi capaci di interferire.
Cosa prevede questo regolamento?
In particolare, il presente Regolamento prevede l’etichettatura del paese o del luogo di origine di una materia prima principale, che non è lo stesso del paese o del luogo di origine indicato sull’alimento, viene fornita:
(a) un riferimento a una delle seguenti aree geografiche.
(i) “UE”, “non UE” o “UE e non UE”; oppure
(ii) un territorio o un’altra area geografica all’interno di un altro Stato membro o di un Paese terzo, così definito dal diritto internazionale consuetudinario o chiaro per i consumatori di media e comune intelligenza;
(iii) le zone di pesca, le zone marine e le zone d’acqua dolce della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) sono così definite dal diritto internazionale o sono ben comprese da persone di intelligenza media e comune;
(iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
(v) un territorio o un’altra area geografica all’interno di uno Stato membro o di un Paese terzo che, in media, è normalmente accessibile al consumatore informato;
(vi) il paese di origine o il paese di provenienza, fatte salve le disposizioni speciali dell’Unione applicabili a tali prodotti primari;
(b) o una dichiarazione come la seguente:
“(nome dell’ingrediente principale) non è originario di (paese o territorio di origine dell’alimento)”.
Fake news
Cinque grandi truffe sulla farina di grillo:
La farina di grilli può essere utilizzata senza indicarne la presenza in etichetta;
Falso. Secondo il Regolamento UE 1169 del 2011, il tenore di grilli secchi e in polvere deve essere elencato sull’etichetta nella lista degli ingredienti.
Nessuno sa quanta farina di grillo sia utilizzata negli alimenti che già mangiamo;
Falso. I grilli comprendono allergeni e la loro presenza deve sempre essere distintamente scritta sull’etichetta sotto l’allergene secondo il Regolamento n.1169 del 2011.
Utilizzo della definizione scientifica di acheta domesticus per ingannarci;
Falso. La registrazione UE include sia la denominazione latina acheta dometicus che il nome comune italiano grillo domestico.
Sono stati rilasciati gli insetti per consentire l’uso di grano carico di parassiti proveniente dagli Stati Uniti e dal Canada;
Falso. La possibilità della presenza di muffe e parassiti estranei a grilli e cavallette provoca il blocco alla dogana del carico danneggiato.
scambiano la farina di frumento con quella di grillo per risparmiare.
Falso. La farina di Grillo viene venduta a 40 €/kg. Ed è per questo che coloro che la usano hanno tutto l’interesse di renderlo pubblico, perché il cibo che la contiene è più costoso di altri.
La bufala più bella e fastidiosa che si trova su Internet è che “gli insetti contengono chitina, che non può essere digerita dall’intestino umano“. Ma la sostanza chitina è un polisaccaride molto “appetibile” per la maggior parte delle cose che causano malattie, tra cui cancro, parassiti e funghi. La chitina contiene anche steroidi metamorfici, in particolare l’ecdisterone.
Diversi insetti sono effettivamente indigesti, ma questo non dimostra che possano nuocere alla nostra salute se mangiati adeguatamente.
Quando si cercano notizie su Internet e sui social network, prestare molta attenzione all’accuratezza delle notizie e consultare le fonti scientifiche affidabili più appropriate per l’alimentazione, come il sito del Ministero della Salute e quello dell’EFSA.
Aspetti nutrizionali
Il valore nutrizionale degli insetti commestibili varia notevolmente, soprattutto a causa della diversità delle specie. Allo stesso modo, il loro valore nutrizionale varia con la cottura e la lavorazione prima del consumo. Gli insetti contengono alti livelli di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi.
Oligoelementi come:
rame;
ferro;
magnesio;
manganese;
fosforo;
selenio;
zinco.
Vitamine come:
riboflavina;
acido panotenico;
biotina;
talvolta anche acido folico.
Purtroppo, l’assunzione di tali nutrienti dagli insetti comporta aspetti negativi come: allergie da contatto o inalazione e sostanze tossiche e anti-nutrizionali emesse da sostanze come steroidi, glicosidi cianidrici e glicosidi cardiaci, che gli insetti contengono naturalmente per proteggersi dai nemici naturali.
Figura 3 – Tabella dei valori nutrizionali degli insetti [Fonte: ITS Agro | Farine di insetti: tutto ciò che vuoi (e non vuoi) sapere, Alessia Latini]
Impatto ambientale
Le soluzioni proposte per questo problema includono la riduzione del consumo di carne, l’aumento della produttività agricola e la ricerca di alimenti alternativi che possano essere prodotti utilizzando meno terra e risorse naturali.
L’allevamento di massa degli animali ha un impatto negativo sull’ambiente in quanto produce grandi quantità di gas serra. Le larve della farina hanno un’impronta idrica di 4341 m3/t (per tonnellata di cibo consumato), somigliante a quella del pollame e 3,5 volte minore a quella della carne bovina.
Variazione nell’impatto ambientale degli alimenti a base di carne suina, pollo e manzo sono originate da tre elementi fondamentali:
Produzione di enterobatteri CH₄;
Tasso di riproduzione;
Efficienza di conversione dei mangimi.
Questi tre fattori indicano che l’impatto ambientale della produzione di larve della farina dovrebbe essere inferiore. In primo luogo, i vermi della farina non producono CH₄ e, in secondo luogo, hanno un alto tasso di riproduzione. Inoltre, hanno un breve periodo di maturazione, diventando adulti in sole 10 settimane.
Procedura di vendita
Rispetto alla direttiva dell’UE, la normativa nazionale prevede una variazione sostanziale: i prodotti si devono vendere in scomparti separati e indicati da specifica segnaletica.
Conclusioni
Le questioni presentate in questo articolo si riferiscono specificamente all’etichettatura dei nuovi alimenti a base di insetti. In ogni caso, è sempre importante fare riferimento alle etichette, soprattutto per i consumatori che possono correre rischi per la salute a causa di intolleranze o allergie alimentari.
Quì l'articolo completo https://www.microbiologiaitalia.it/nutrizione/novel-food/
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